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ALBO PROFESSIONALE

Come ci si iscrive all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e quali sono i requisiti richiesti?

1° caso: possesso del diploma di Perito Industriale conseguito antecedente l'anno 1970.
Si presenta la documentazione per l'iscrizione all'Albo:

  • domanda di iscrizione (in bollo)
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) nella quale si dichiarano: i dati personali, l'assenza di condanne penali, il possesso del diploma di Perito Industriale, anno di conseguimento del diploma, specializzazione, l'Istituto Tecnico che lo ha rilasciato, la valutazione del diploma;
  • copia di documento di riconoscimento valido;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • fotocopia fronte - retro del diploma di maturità;
  • ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a "AGENZIA DELLE ENTRATE" - Centro operativo di Pescara - Tasse e concessioni governative.
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  • dichiarazione del rispetto dell'art. 7 del RDL 275/29 (incompatibilità di iscrizione all'Albo Professionale dei dipendenti pubblici)

L'iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo senza bisogno di svolgere il praticantato.

2° caso: possesso del diploma di Perito Industriale conseguito dall'anno 1970.
Si viene iscritti nel Registro dei Praticanti e si svolge il periodo di praticantato di 18 mesi; al termine del praticantato si sostiene l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
Dopo il superamento dell'esame, si presenta la documentazione per l'iscrizione all'Albo:

  • domanda di iscrizione (in bollo)
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) nella quale si dichiarano: i dati personali, l'assenza di condanne penali, il possesso del diploma di Perito Industriale, anno di conseguimento del diploma, specializzazione, l'Istituto Tecnico che lo ha rilasciato, la valutazione del diploma;
  • copia di documento di riconoscimento valido;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • fotocopia fronte - retro del diploma di maturità;
  • copia del certificato di abilitazione rilasciato dall'I.T.I.S.
  • ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a "AGENZIA DELLE ENTRATE" - Centro operativo di Pescara - Tasse e concessioni governative.
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  • dichiarazione del rispetto dell'art. 7 del RDL 275/29 (incompatibilità di iscrizione all'Albo Professionale dei dipendenti pubblici)

L'iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

3° caso: possesso del diploma universitario triennale (DPR 328/01 art. 8 comma 3 e relativa tabella A)
Si viene iscritti nel Registro dei Praticanti e si sostiene l'esame di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione; successivamente ci si iscrive in albo. [vedi anche sezione "ESAME DI STATO"]

4° caso: possesso del diploma di laurea triennale conseguito nelle classi L3, L4, L7, L8, L9, L10, L16, L17, L20, L21, L23, L25, L26, L27, L30, L31, L34, L42
Se si possiede adeguato diploma di laurea comprensivo di tirocinio di sei mesi, si viene iscritti nel Registro dei Praticanti e si sostiene l'esame di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione; successivamente ci si iscrive in albo.

Come ci si re iscrive all'Albo Professionale?

Si presenta la stessa documentazione necessaria per la prima iscrizione.

Come ci si cancella dall'Albo Professionale?

È necessario presentare domanda di cancellazione entro il 31/10 dell'anno in corso tramite raccomandata A/R o raccomandata a mano indirizzata al Consiglio Direttivo del Collegio; è obbligatoria anche la restituzione del Timbro Professionale.

Cosa comporta il mancato pagamento della quota d'iscrizione?

Il mancato pagamento della quota annuale d'iscrizione comporta il ricevimento dell'avviso di mancato pagamento da parte del Collegio.
In assenza di risposta il Collegio provvede a deliberare la sospensione dell'iscritto moroso, alla pubblicazione del suo nome nel registro dei sospesi (compreso il sito internet del Collegio) ed alla comunicazione della sospensione alle autorità cui di dovere.
L'iscritto che intendesse regolarizzare la propria situazione, ed ottenere l'annullamento del provvedimento disciplinare, deve effettuare il pagamento di tutte le annualità arretrate e fornirne documentazione al Collegio; il Collegio provvederà a cancellarne il nome dagli elenchi dei Professionisti Sospesi e a darne comunicazione alle autorità interessate.

Quali sono le attività consentite ad un Perito Industriale Laureato?

Un Perito Industriale in possesso del diploma, così come un Perito Industriale Laureato può porre in essere tutte le attività consentite dalle proprie cognizioni e capacità, nel rispetto della deontologia professionale e nei limiti delle competenze acquisite con il titolo di studio; limitazioni e condizioni che valgono peraltro per tutte le professioni.

Quali sono i requisiti necessari per esercitare la libera professione in uno stato estero per un Perito Industriale iscritto all'albo?

Il riconoscimento delle qualifiche professionali, è regolamentato dalla direttiva 2005/36/CE che si applica a tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.
Per ottenere il riconoscimento, bisognerà presentare l'istanza alla preposta Autorità Competente dello stato estero.
Qualora, in uno Stato membro la professione non fosse regolamentata, si dovrà chiedere l'iscrizione alla Camera di Commercio o l'organismo competente dello Stato o Regione dove si intende svolgere la professione.

A chi mi devo rivolgere per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali per esercitare la libera professione in uno stato estero?

Ai sensi dell'articolo 57 della direttiva 2005/36/CE, per dare indicazioni sulle modalità attuative della direttiva sono stati istituiti, in tutti gli stati dell'UE dei Punti di Contatto il cui compito è di fornire ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché se necessario, le norme deontologiche e, infine, quale Autorità o organo competente è preposto a ricevere le istanze di riconoscimento della qualifica professionale in questione.
Qualora, da parte dell'Autorità estera, fosse richiesto di produrre un certificato che attesti che il titolo in possesso dei professionisti siano abilitati, nel Paese di origine, all'esercizio della professione, il Ministero della Giustizia è l'Autorità competente preposta a rilasciare detta certificazione per le professioni relative al settore tecnico.

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (E.P.P.I.)

Cosa è l'EPPI?

EPPI è l'acronimo di Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; è nato nel 1997 con l'applicazione del decreto legislativo 103/96. Attua la previdenza obbligatoria di tutti i Periti Industriali, che sono iscritti negli appositi Albi e che esercitano l'attività professionale autonoma specifica nelle sue diverse forme. Lo scopo dell'Eppi è la tutela previdenziale obbligatoria a favore degli iscritti, dei loro familiari e degli eredi aventi diritto.
Maggiori informazioni si possono avere sul sito www.eppi.it.

Un iscritto all'EPPI che si è cancellato dall'Albo professionale può chiedere la restituzione di quanto versato?

Se l'iscritto non ha maturato i cinque anni di contribuzione minima per avere diritto alla pensione di vecchiaia, potrà richiedere la restituzione dei soli contributi soggettivi versati e rivalutati, al compimento dei 65 anni d'età.

La cancellazione dall'Albo professionale comporta la cancellazione dall'Ente di Previdenza?

No. Non esercitando l'attività professionale non dovrà più pagare la sua contribuzione obbligatoria. Lei rimarrà comunque "censito" negli archivi dell'EPPI fino a 65 anni.

Cosa comporta la cessazione dell'attività di perito industriale pur continuando ad essere iscritto al Collegio dei Periti Industriali?

Si dovrà comunicare all'Ente la data di cessazione dell'attività professionale compilando il modello EPPI 04 e presentandolo entro 60 giorni dal momento in cui non si eserciti più la libera professione.
La presentazione del modello esonera dal pagamento dei contributi previdenziali, ma ovviamente non la esonera dal versare quelli ancora dovuti fino alla data di cessazione.

Quale è la procedura da mettere in atto da parte di un iscritto all'EPPI che ha ripreso l'attività di Perito Industriale nel corso dell'anno?

Dovrà comunicare all'EPPI la data di inizio dell'attività professionale compilando il modello EPPI 04. La presentazione del modello deve avvenire entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività. Questo comporta la ripresa del versamento dei contributi obbligatori.

ESAME DI STATO

Per l'ammissione all'esame di Stato è obbligatoria l'iscrizione nel registro dei praticanti?

Tutti gli aspiranti all'esame di Stato dovranno essere iscritti nel registro dei praticanti.

Quali sono i requisiti di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione per chi è in possesso del diploma di Perito Industriale?

Alla sessione d'esame sono ammessi i candidati in possesso di Diploma di Laurea idoneo per l'iscrizione del registro dei praticanti, del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano espletato le formalità previste dalla "Direttiva sul praticantato" (art.6 comma 10 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137).

Quali sono i requisiti di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione per chi è in possesso del diploma o di laurea triennale?

Alla sessione d'esame sono ammessi coloro che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, siano in possesso di uno dei seguenti titoli, in coerenza con le corrispondenti sezioni:

  • diploma universitario triennale;
  • laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi.
  • diploma di Perito Industriale capotecnico.

Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o i collegi e le università, gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

In quale specializzazione può essere fatto l'Esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione?

L'esame di stato può essere fatto esclusivamente nella specializzazione del diploma.

Un Perito Industriale, iscritto all'Albo Professionale, che abbia conseguito la laurea nella stessa specializzazione del diploma dell'ITIS deve sostenere l'esame di Stato?

Il Perito Industriale, già iscritto all'Albo Professionale, in possesso del titolo di laurea nella stessa specializzazione per la quale è iscritto, è esonerato dall'obbligo di sostenere un nuovo esame di Stato.
Il Collegio indicherà nell'Albo il conseguimento della laurea nella classe di riferimento

Un Perito Industriale, iscritto all'Albo Professionale, che abbia conseguito la laurea in specializzazione diversa da quella del diploma dell'ITIS deve sostenere l'esame di Stato?

Il Perito Industriale, già iscritto all'Albo Professionale, in possesso del titolo di laurea in una specializzazione diversa per la quale è iscritto, dovrà sostenere un nuovo esame di Stato.
Il Collegio indicherà nell'Albo, al superamento dell'esame di Stato, il conseguimento della laurea nella nuova classe di riferimento.

PRATICANTATO

In cosa consiste il praticantato?

II praticantato e l'istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista e altri liberi professionisti (ingegneri), ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
Il praticante deve dimostrare di aver prestato un periodo di pratica biennale durante il quale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma."
Il Periodo di praticantato deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato.

Il praticantato deve essere svolto esclusivamente presso lo studio di un professionista?

Il periodo di praticantato può essere svolto anche:
- al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma, prestando attività tecnica subordinata consona al titolo di Perito Industriale;
- dopo aver frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
- dopo aver compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma.

Quali sono gli obblighi del praticante?

II praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.

È possibile una remunerazione nel periodo del praticantato?

II praticantato, svolto presso lo studio di un professionista, per un periodo di 18 mesi, per sua natura e finalità, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
Qualora vi fosse una remunerazione il periodo svolto presso una azienda o uno studio professionale, si configura come "praticantato equivalente svolto con attività subordinata".

L'iscrizione nel registro dei praticanti deve essere obbligatoriamente fatta presso il Collegio Provinciale di residenza?

La condizione essenziale che individua il Collegio al quale richiedere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è quella di residenza.

Il diploma conseguito presso un IPSIA è valido per l'iscrizione al Registro Praticanti e successivamente in Albo Professionale?

Per l'iscrizione all'Albo dei Periti Industriali è necessario il diploma di perito industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale, pertanto i diplomati presso gli IPSIA non hanno titolo per l'iscrizione al Registro Praticanti e conseguentemente all'Albo Professionale.

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